Presentare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Che cos'è

La procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 190/2024. Il suo perfezionamento costituisce titolo legittimante per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.

Il ricorso alla PAS non è consentito qualora il proponente:

  • non abbia la disponibilità delle superfici necessarie per l’installazione dell’impianto;
  • presenti interventi non compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
  • intenda realizzare interventi contrari agli strumenti urbanistici adottati.

La PAS si applica a:

  • interventi indicati nell’allegato B del D.Lgs. 190/2024;
  • interventi indicati nell’allegato A, nei casi previsti dai commi 2 e 8 dell’art. 7 del D.Lgs. 190/2024.

Ai sensi del comma 1, art. 1 del D.Lgs. 190/2024, restano comunque vigenti le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica prevista dal DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) ai fini del rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Resta inoltre confermato quanto previsto dal capo IV, titolo IV del DPR 380/2001 in materia di denuncia di inizio lavori (D.I.A.).

La PAS ai sensi del D.Lgs. 190/2024 va presentata al Comune di competenza, specificatamente allo Sportello Unico per le Attivita Produttive e l'Edilizia (SUAPE), tramite modalità telematica.

La presentazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli impianti con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili che possono rientrare in tale regime amministrativo sono:

  • fotovoltaici;
  • fotovoltaici flottanti;
  • agrivoltaici;
  • solari termodinamici;
  • eolici;
  • idroelettrici;
  • sonde geotermiche a circuito chiuso;
  • a biometano;
  • alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  • pompe di calore;
  • solari termici;
  • di cogenerazione di cui all’art. 2, comma 1 lettera a del D.Lgs. 20/2007;
  • generatori di calore asserviti a processi produttivi;
  • elettrolizzatori;
  • impianti di accumulo elettrochimico;
  • accumulatori elettrici termomeccanici;
  • torri anemometriche;
  • ibridi, così come definiti dall’art. 4 lettera f) del D.Lgs. 190/2024.

Altre informazioni

Ultimo aggiornamento

Venerdì 31 ottobre 2025