Presentare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Che cos'è

La procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 190/2024. Il suo perfezionamento costituisce titolo legittimante per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.

Il ricorso alla PAS non è consentito qualora il proponente:

  • non abbia la disponibilità delle superfici necessarie per l’installazione dell’impianto;
  • presenti interventi non compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
  • intenda realizzare interventi contrari agli strumenti urbanistici adottati.

La PAS si applica a:

  • interventi indicati nell’allegato B del D.Lgs. 190/2024;
  • interventi indicati nell’allegato A, nei casi previsti dai commi 2 e 8 dell’art. 7 del D.Lgs. 190/2024.

Ai sensi del comma 1, art. 1 del D.Lgs. 190/2024, restano comunque vigenti le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica prevista dal DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) ai fini del rilascio del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Resta inoltre confermato quanto previsto dal capo IV, titolo IV del DPR 380/2001 in materia di denuncia di inizio lavori (D.I.A.).

La PAS ai sensi del D.Lgs. 190/2024 va presentata al Comune di competenza, specificatamente allo Sportello Unico per le Attivita Produttive e l'Edilizia (SUAPE), tramite modalità telematica.

La presentazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli impianti con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili che possono rientrare in tale regime amministrativo sono:

  • fotovoltaici;
  • fotovoltaici flottanti;
  • agrivoltaici;
  • solari termodinamici;
  • eolici;
  • idroelettrici;
  • sonde geotermiche a circuito chiuso;
  • a biometano;
  • alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  • pompe di calore;
  • solari termici;
  • di cogenerazione di cui all’art. 2, comma 1 lettera a del D.Lgs. 20/2007;
  • generatori di calore asserviti a processi produttivi;
  • elettrolizzatori;
  • impianti di accumulo elettrochimico;
  • accumulatori elettrici termomeccanici;
  • torri anemometriche;
  • ibridi, così come definiti dall’art. 4 lettera f) del D.Lgs. 190/2024.

Area Geografica di competenza

Collazzone

A chi si rivolge il servizio

A persone fisiche e società che intendono costruire, esercire, modificare, potenziare, rifare totalmente o parzialmente un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili che non rientra nei regimi amministrativi di attività libera o autorizzazione unica di cui rispettivamente agli artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 190/2024.

Come accedere al servizio

L'accesso al servizio è possibile tramite le proprie credenziali SPID oppure, mediante un lettore di smart card, utilizzando la propria TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La domanda è presentata esclusivamente on line, il servizio consente la compilazione e la trasmissione telematica della domanda.

  • SPID Livello 2
  • Carta d'identità elettronica (CIE)
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)

Canali di Erogazione

Applicazione Web Vai al servizio Online

Che cosa serve

La domanda deve inoltre essere corredata della documentazione indicata nella modulistica adottata. 

Ai fini della procedibilità della domanda, il richiedente deve essere in possesso di:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo
  • Attestazione del pagamento degli oneri istruttori
  • Indirizzo PEC e firma digitale

Costi e vincoli

  • A pagamento

Cosa si ottiene

L’abilitazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

Fasi, tempi e scadenze

La procedura abilitativa semplificata (PAS) può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Se entro 30 giorni dalla presentazione del progetto non viene comunicato un diniego espresso, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Quando per l’intervento servono atti di assenso di competenza comunale, il Comune deve adottarli entro 45 giorni. In caso di richiesta di integrazioni o approfondimenti, il termine resta sospeso fino alla loro acquisizione.

Se sono invece necessari atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune convoca entro 5 giorni una conferenza di servizi. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione del progetto, in assenza di una conclusione negativa o di un dissenso motivato da parte di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria, il titolo si considera perfezionato senza prescrizioni.

I termini procedurali possono essere sospesi per richieste di documenti integrativi o approfondimenti istruttori.

Scaduti i termini senza diniego espresso, il proponente deve chiedere la pubblicazione sul BUR dell’avviso di avvenuto perfezionamento del titolo.

Il titolo decade se i lavori non iniziano entro 1 anno dal perfezionamento o non si concludono entro 3 anni dall’avvio.

Contatti

Uffici

Allegati

  • Manuale FER

Altre informazioni

Vista la proliferazione normativa e le nuove competenze assegnate ai Comuni, con spirito di collaborazione interistituzionale, sono a disposizione dei Comuni e delle associazioni di categoria due distinti moduli online per sottoporre agli uffici regionali competenti richieste di chiarimenti sulle procedure inerenti gli impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, ecc).

Modulo per richieste di chiarimenti dedicato ai Comuni

Modulo per richieste di chiarimenti dedicato alle associazioni di categoria

In data 18/10/2025 è entrata in vigore la Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, unitamente all’Avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie generale n. 53 del 29 ottobre 2025.
La legge disciplina, in modo differenziato in base alla fonte energetica e alla tipologia di impianto, i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (di seguito “impianti FER”).

Ultimo aggiornamento

Martedì 11 novembre 2025