Richiedere l’autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Che cos'è

L’autorizzazione unica è un provvedimento rilasciato dalla Regione Umbria che consente la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
È richiesta anche per gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento (totale o parziale) degli impianti esistenti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla loro realizzazione e al loro funzionamento.

Conformemente all’articolo 9 del D.Lgs. 190/2024, l’autorizzazione viene rilasciata al termine di un procedimento autorizzatorio unico.
Nel caso di interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, si applica quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (c.d. PAUR).

Sono sottoposti all’ “Autorizzazione unica” (art. 9 del D.Lgs 190/2024):

        ai sensi dell’art. 9 comma 1 D.Lgs. 190/2024:

gli interventi elencati nell’Allegato C, Sezione I del decreto, ad esclusione di quelli ricompresi nel regime di attività libera o di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) previsti rispettivamente negli allegati A e B;

        ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 190/2024:

gli interventi indicati nell’Allegato B del decreto, qualora non risultino compatibili con gli strumenti urbanistici approvati o con i regolamenti edilizi vigenti, oppure siano in contrasto con strumenti urbanistici adottati.

In base all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 190/2024, restano ferme le disposizioni urbanistiche e tecniche previste dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), per quanto riguarda:

  • l’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
  • quanto stabilito dal Capo IV, Titolo IV, del D.P.R. 380/2001 in materia di denuncia di inizio lavori.

Gli impianti con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili che possono rientrare in tale regime amministrativo sono:

  • fotovoltaici;
  • fotovoltaici flottanti;
  • agrivoltaici;
  • solari termodinamici;
  • eolici;
  • idroelettrici;
  • sonde geotermiche a circuito chiuso;
  • a biometano;
  • alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  • pompe di calore;
  • solari termici;
  • di cogenerazione di cui all’art. 2, comma 1 lettera a del D.Lgs. 20/2007;
  • generatori di calore asserviti a processi produttivi;
  • elettrolizzatori;
  • impianti di accumulo elettrochimico;
  • accumulatori elettrici termomeccanici;
  • torri anemometriche;
  • ibridi, così come definiti dall’art. 4 lettera f) del D.Lgs. 190/2024.

A chi si rivolge il servizio

A persone fisiche e società che intendono costruire, esercire, modificare, potenziare, rifare totalmente o parzialmente un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili che non rientra nei regimi amministrativi di attività libera o procedura abilitativa semplificata di cui rispettivamente agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 190/2024.

Come accedere al servizio

L'accesso al servizio è possibile tramite le proprie credenziali SPID oppure, mediante un lettore di smart card, utilizzando la propria TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La domanda è presentata esclusivamente on line, il servizio consente la compilazione e la trasmissione telematica della domanda.

Autenticazione

  • SPID Livello 2
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • Carta d'identità elettronica (CIE)

Canali di Erogazione

Applicazione Web Vai al servizio Online

Che cosa serve

La domanda deve inoltre essere corredata della documentazione indicata nella modulistica adottata. 

Ai fini della procedibilità della domanda, il richiedente deve essere in possesso di:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo
  • Attestazione del pagamento degli oneri istruttori
  • Indirizzo PEC e firma digitale

Costi e vincoli

  • A pagamento
  • A pagamento
  • A pagamento

Cosa si ottiene

Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili. 

Fasi, tempi e scadenze

La domanda di autorizzazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno. 

Entro 40 giorni dal ricevimento, la Regione assegna al proponente un termine (massimo 30 giorni, prorogabile una sola volta fino a 90 giorni) per eventuali integrazioni.

Entro 10 giorni dalla verifica della completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni, l’amministrazione convoca la conferenza di servizi.

La conferenza si conclude entro 120 giorni dalla prima riunione.

Il provvedimento autorizzatorio unico è pubblicato immediatamente sul sito istituzionale della Regione e ha validità almeno quadriennale, secondo quanto stabilito nella determinazione conclusiva.

L’autorizzazione decade se non vengono avviati gli interventi o se l’impianto non entra in esercizio entro i termini previsti.

120
Giorni

decorrenti dalla prima riunione della conferenza dei servizi

Contatti

Uffici

Altre informazioni

Vista la proliferazione normativa e le nuove competenze assegnate ai Comuni, con spirito di collaborazione interistituzionale, sono a disposizione dei Comuni e delle associazioni di categoria due distinti moduli online per sottoporre agli uffici regionali competenti richieste di chiarimenti sulle procedure inerenti gli impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, ecc).

Modulo per richieste di chiarimenti dedicato ai Comuni

Modulo per richieste di chiarimenti dedicato alle associazioni di categoria

In data 18/10/2025 è entrata in vigore la Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, unitamente all’Avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie generale n. 53 del 29 ottobre 2025.
La legge disciplina, in modo differenziato in base alla fonte energetica e alla tipologia di impianto, i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (di seguito “impianti FER”).

Ultimo aggiornamento

Venerdì 31 ottobre 2025