Denunciare il possesso di richiami vivi

Che cos'è

Il cacciatore che intende possedere e utilizzare durante l’esercizio venatorio richiami vivi è tenuto a dichiarare alla Regione Umbria il loro possesso con indicazione delle specie e della forma di caccia prescelta.

Il cacciatore è inoltre tenuto all’utilizzo di un registro cartaceo e/o digitale dove registrare tutte le movimentazioni dei richiami (acquisto, acquisizione, cessione, decesso, fuga) entro le 24 ore successive agli eventi stessi. Il detentore è il responsabile della conforme tenuta del registro e le sanzioni in caso di violazioni sono quelle previste dalla legge regionale 17 maggio 1994 n. 14, art. 39 c.1 lett. nn). 

In sede di prima denuncia di possesso sarà la Regione a rilasciare il relativo attestato e copia del registro.

Nel solo caso del decesso del richiamo, oltre alla registrazione dell’evento, deve essere conservato l’anello identificativo del richiamo deceduto.

A chi si rivolge il servizio

Ai cacciatori titolari di licenza di caccia in corso di validità.

Come accedere al servizio

Il modulo per la domanda di autorizzazione deve essere compilato e trasmesso in alternativa:

  • con invio a mezzo posta, mediante raccomandata A/R;
  • tramite P.E.C..

Autenticazione

  • Nessuna - accesso libero

Modulistica

  • Modello di dichiarazione
  • Registro richiami vivi
  • Registro richiami vivi

Canali di Erogazione

Che cosa serve

La documentazione da presentare è la seguente:

  • Modulistica compilata
  • Fotocopia di un documento d'identità
  • Altra documentazione

Costi e vincoli

  • Gratuito

Cosa si ottiene

Attestato di denuncia

Contatti

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

Regione Umbria

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 - Perugia

Francesco Grohmann
Dirigente

Altre informazioni

Ultimo aggiornamento

Venerdì 22 marzo 2024