Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria
Regione Umbria
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 - Perugia
La sottrazione dei fondi agricoli all’attività venatoria è prevista dall’articolo 15 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157: “L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri”.
La norma prevede che il proprietario o il conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo, dopo la recinzione e il tabellamento del fondo, deve notificare al competente ufficio regionale la comunicazione di istituzione del fondo chiuso.
Il Servizio regionale Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria provvede alla verifica delle condizioni di effettiva chiusura e della regolare tabellazione.
La chiusura del fondo all’attività venatoria ha validità da quando è correttamente realizzata (effettiva chiusura e tabellamento) e comunicata.
Ai proprietari o conduttori di terreni in cui vietare la caccia.
Il modulo per la domanda di autorizzazione deve essere compilato e trasmesso in alternativa:
La documentazione da presentare è la seguente:
Presa d’atto - Riconoscimento del fondo chiuso
L’Ufficio regionale competente, laddove lo ritenga necessario, provvede al sopralluogo per la verifica dei requisiti al fine del riconoscimento del fondo chiuso che sarà comunicato all'interessato. Il divieto di caccia resta valido fino a quando rimangono invariate sul territorio le condizioni notificate.
Regione Umbria
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 22 marzo 2024